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Le investigazioni aziendali nei casi di concorrenza sleale, patto di non concorrenza ed infedeltà dipendenti

L’Art. 2105 del codice civile stabilisce che il lavoratore non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.

Quest’obbligo di fedeltà si sostanzia in un comportamento leale verso il datore di lavoro e diretto a tutelarne in ogni modo gli interessi.

In particolare, al lavoratore spetta:

• Il divieto di concorrenza;

• L’obbligo di riservatezza (divieto di diffondere notizie attinenti l’impresa con pregiudizio per essa).

L’obbligo di riservatezza vige anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, per un ragionevole lasso di tempo; il divieto di concorrenza opera, invece, solo durante il rapporto. Tuttavia l’azienda può far firmare al dipendente un patto di non concorrenza con cui gli vieta la concorrenza anche in una fase successiva alla cessazione del rapporto di lavoro. Tale patto, però, va debitamente retribuito in proporzione alla sua durata.

E’ doveroso rimarcare il divieto del dipendente ad entrare o trattare affari in concorrenza con l’azienda datrice di lavoro ed il divieto di divulgare informazioni riservate attinenti all’organizzazione ed alle dinamiche produttive utilizzate dal datore di lavoro. 

Il dipendente, deve inoltre astenersi dal compiere comportamenti in contrasto ai suoi doveri o che possa anche solo lontanamente pregiudicare il rapporto fiduciario di lavoro.

E’ dunque previsto il licenziamento del dipendente in caso di violazione dell’obbligo di fedeltà oltre al risarcimento di eventuali danni arrecati.

L’illecito è attribuibile anche all’azienda concorrente che ne ha tratto vantaggio.

La Cassazione nel corso degli anni si è espressa sulla tematica stabilendo che:

- c’è un abuso del dipendente tutte le volte in cui vengono realizzate azioni concorrenziali e violazioni di segreti produttivi (n. 8131/17 del 29/03/2017);

- è previsto licenziamento per giusta causa in caso di violazione dell’obbligo di fedeltà, concetto che abbraccia ed integra i canoni di correttezza e buona fede (n.3739/17 del 13.02.2017) ;

- costituisce violazione anche l'impossessamento da parte del lavoratore di documentazione sensibile e riservata anche qualora non questa non venga divulgata <(n.3739/17 del 13.02.2017).

Il team investigativo di CEVIP effettua investigazioni private dirette a tutelare le aziende e dimostrare l’infedeltà del lavoratore, costituendo prove finalizzate al licenziamento per giusta causa.

CEVIP è un'agenzia investigativa con sede a Taranto che opera su tutto il territorio italiano, svolgendo investigazioni private per infedeltà coniugale, revisione dell'assegno di mantenimento, attraverso la verifica della convivenza dell'ex coniuge con altro individuo o la verifica dell'attività lavorativa, oltre ad effettuare investigazioni aziendali finalizzate al controllo del lavoratore infedele, che simula la malattia o abusa dei permessi ex legge 104/92.

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CEVIP S.r.l. è una agenzia investigativa e società di servizi che opera nel settore investigativo, della ricerca e fornitura di visure e informazioni camerali, legali e immobiliari. Si rivolge a privati, professionisti, aziende e banche e finanziarie.

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