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Il pignoramento presso terzi - Rintraccio beni debitore

Il Pignoramento presso terzi è l’atto con il quale inizia la c.d. espropriazione presso terzi.

Si tratta di una procedura con cui il creditore si attiva per recuperare il denaro che gli spetta nei confronti del proprio debitore.

E’ citato dal Codice Civile all’articolo 2740, il quale prevede che il debitore risponde delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri. Inoltre il creditore è legittimato ad agire in forza dell’art. 2910 c.c.: per conseguire quanto gli è dovuto il creditore può fare espropriare i beni del debitore secondo le regole del codice di procedura civile. Sono previsti alcuni tipi di espropriazione: mobiliare, immobiliare e presso terzi.

Cosa si intende con “pignoramento presso terzi”?

Se il bene del debitore da pignorare è la nella disponibilità di un terzo. Quest’ultimo a sua volta è debitore del nostro debitore. Esempio: lo stipendio accreditato sul conto corrente del nostro debitore dal suo datore di lavoro, la pensione erogata dall’Inps, le somme depositate in un conto corrente, conto deposito, libretto di risparmio, fondi assicurativi. In queste circostanze il nostro debitore vanta la situazione giuridica di creditore nei confronti di un terzo: Inps, istituto di credito, datore di lavoro. Si richiama perciò l’articolo 2740 c.c. con cui il debitore risponde con tutti i suoi beni anche se nella disponibilità di terzi.

In questi casi in cui i beni da escutere si trovano presso terzi, bisognerà ricorrere all’espropriazione mobiliare art. 513 c.p.c. e ss. In simile circostanza il creditore al fine di recuperare il suo credito ha bisogno della collaborazione del terzo, sia esso azienda, Inps, Istituto di credito.

Il pignoramento presso terzi regolato dall’art. 543 c.p.c.

Per attivare l’espropriazione presso terzi è necessario che il bene da pignorare sia in possesso del terzo ed in luoghi a lui appartenenti. Il pignoramento presso terzi va notificato al debitore e al terzo a norma degli art. 137 e seguenti del codice di procedura civile, vista la natura trilaterale della procedura. Il creditore dunque ai fini del recupero del suo credito necessita della collaborazione del terzo (Istituto di credito, datore di lavoro, Inps ecc.).

Il contenuto del pignoramento presso terzi è disciplinato dall’art. 543 c.p.c.

Il pignoramento presso terzi deve contenere:

- l’ingiunzione di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre, alla garanzia del credito esattamente indicato, i beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti presenti e futuri.

- l’indicazione del credito per il quale si procede, il titolo esecutivo e il precetto.

- l’intimazione di non disporre delle cose dovute senza ordine del giudice

- l’elezione del domicilio in cui ha sede il tribunale competente e l’indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente.

La citazione del debitore a comparire davanti al giudice con l’invito al terzo di comunicare la dichiarazione di cui all’art. 547 (le cose di cui ha il possesso e la disponibilità) a mezzo raccomandata. Avvertirlo che in caso di mancata dichiarazione questa andrà fatta in udienza.

Redatto l’atto di pignoramento presso terzi sarà cura dell’ufficiale giudiziario notificarlo al debitore e al terzo. Successivamente l’atto notificato verrà consegnato al creditore. A questo punto il creditore avrà 30 giorni di tempo – pena improcedibilità – per depositare la nota d’iscrizione a ruolo, copie conformi dell’atto di citazione (atto di pignoramento presso terzi), titolo esecutivo e precetto. Il cancelliere procederà alla formazione del fascicolo dell’esecuzione.

Non tutti i beni in possesso del terzo sono pignorabili

Come visto sopra, formano oggetto del pignoramento presso terzi quei beni fungibili (somme di denaro) e non che appartengo al debitore ma si trovano nella disponibilità di un terzo. Naturalmente esistono delle eccezioni, alcuni beni sono impignorabili. L’art. 545 c.p.c. prevede alcune ipotesi di impignorabilità.

Sono non pignorabili i crediti alimentari, i sussidi di grazia o sostentamento, quelli dovuti per maternità o malattia.

Il legislatore con la legge n. 132 del 2015 ha aggiunto 3 nuovi commi all’art. 545 c.p.c.:

• Le somme dovute a titolo di pensione sono pignorabili nella misura massima dell’assegno mensile sociale aumentato della metà.

• Le somme dovute a titolo di salario, stipendio, pensione, in caso di accredito su conto possono essere pignorati per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale se l’accredito è avvenuto anteriormente al pignoramento.

• Se l’accredito è contestuale o successivo al pignoramento questi non può superare 1/5 dello stipendio o della pensione.

L’inosservanza dei limiti previsti dall’art. 545 c.p.c. a cui vanno sommati quelli previsti dalle leggi speciali possono rilevate anche d’ufficio del giudice.

Ricapitolando:

• il pignoramento presso terzi è l’atto con cui il creditore ha la possibilità di recuperare il suo credito tramite l’espropriazione presso terzi.

• Affinché il pignoramento possa essere esperito, è necessario che il bene deve essere in possesso e nella disponibilità del terzo.

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