Secondo la Cassazione il controllo dell'agenzia di investigazioni non può riguardare in nessun caso l'adempimento della obbligazione contrattuale del lavoratore essendo l'adempimento stesso riconducibile all'attività lavorativa.
Tale controllo deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non connessi al mero inadempimento dell'obbligazione.
La vigilanza sull'attività lavorativa è riservata dallo Statuto dei Lavoratori (articolo 3) al datore di lavoro ed ai suoi collaboratori. L'intervento di un'agenzia investigativa può essere giustificato solo in caso di avvenuta perpetrazione di illeciti e di esigenza di verificarne il contenuto, anche solo in presento di un sospetto o di mera ipotesi di illeciti in corso di esecuzione.
Il controllo demandato all'agenzia investigativa che non abbia ad oggetto l'adempimento della prestazione lavorativa e sia espletato al di fuori dell'orario di lavoro è legittimato come nel caso di verifica sull'attività extralavorativa svolta dal dipendente in violazione del divieto di concorrenza, fonte di danno per il datore di lavoro, ovvero nel caso di controllo finalizzato all'accertamento dell'utilizzo improprio da parte del dipendente dei permessi di cui all'articolo 33 legge n.104 de 1992.
L'agenzia investigativa CEVIP dotata di investigatori privati d'esperienza è in grado di effettuare i suddetti controlli sul lavoratore nel rispetto della legge.
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